
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 26 giugno 2024, n. 86 recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Il provvedimento fa seguito ad un’ampia discussione sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che si è svolta a partire dalla fine della XVII legislatura, dopo le iniziative intraprese da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017.
Per approfondimenti si veda il dossier a cura dei Servizi studi di Camera e Senato.
Sulla legge è poi intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024.
La questione “autonomia” è più complicate di quanto sembri: basti pensare che alcuni partiti sono in linea di principio favorevoli a concedere maggiore autonomia alle regioni, ma non seguendo le regole decise dall’attuale governo.
Punto per punto, vediamo che cosa prevede il disegno di legge sull’autonomia differenziata approvato definitivamente dalla Camera e quali saranno i passaggi futuri.
Che cosa dice la Costituzione
Il rapporto e la divisione dei poteri tra lo Stato e le regioni sono piuttosto complessi. L’articolo 117 della Costituzione stabilisce che lo Stato, e quindi il governo centrale, ha il potere esclusivo di legiferare – ossia di fare le leggi – su 16 materie, dalla politica estera all’immigrazione. Il potere di fare leggi su altre 20 materie è invece definito “concorrente” dalla Costituzione: come suggerisce il nome, questo significa che sia le regioni sia lo Stato possono legiferare sullo stesso ambito. Tra le materie di competenza “concorrente” ci sono la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali e la protezione civile. L’articolo 117 aggiunge poi che alle regioni spetta il potere di fare le leggi su tutte quelle materie che non sono di competenza «espressamente riservata» allo Stato.
La Costituzione dà la possibilità alle singole regioni di modificare i propri rapporti con lo Stato. Il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione, infatti, stabilisce che le regioni possono chiedere di avere «condizioni particolari di autonomia» nella gestione delle 20 materie su cui può legiferare insieme allo Stato, e nella gestione di altre tre materie tra quelle che sono di competenza esclusiva dello Stato (l’organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull’istruzione, e la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali). La concessione di maggiore autonomia delle regioni che ne fanno richiesta può avvenire solo con una legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dal Parlamento (ossia dalla metà più uno dei parlamentari), sulla base di un’intesa tra lo Stato e la regione interessata. Questo procedimento deve avvenire poi nel rispetto dell’articolo 119, che impegna lo Stato a rimuovere le disuguaglianze territoriali.
Per evitare confusione, è bene ribadire che queste regole non sono state stabilite dalla nuova legge approvata il 19 giugno dalla Camera, che non ha modificato in nessun punto la Costituzione. Quest’ultima, nella parte relativa ai rapporti tra lo Stato e le regioni, è stata modificata dal Parlamento oltre vent’anni fa, a marzo 2001, durante il secondo governo di Giuliano Amato, supportato da una maggioranza di centrosinistra. Successivamente la riforma è stata confermata a ottobre 2001 con un referendum costituzionale. Dunque, a differenza di quanto detto negli scorsi mesi da alcuni politici, se si volesse organizzare un referendum contro la legge approvata dal Parlamento, bisognerebbe organizzare un referendum abrogativo, e non un referendum costituzionale.
A tal proposito, proprio oggi, La Cassazione ha dato l’ok al referendum per l’abrogazione dell’autonomia differenziata. Per l’Ufficio centrale della Suprema Corte, come anticipato da Repubblica on line, dunque è legittima la richiesta di abrogazione. L’ordinanza della Cassazione arriva dopo il pronunciamento della Consulta che aveva, tra l’altro, considerato “illegittime” specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. La parola definitiva torna ora alla Corte Costituzionale.
La decisione della Suprema corte è illustrata in una ordinanza di circa trenta pagine. Gli ermellini non hanno dato invece il via libera al quesito presentato dai consigli regionali che puntavano all’abrogazione parziale. Nella sentenza del 3 dicembre scorso la Consulta, chiamata ad esprimersi sulle questioni di costituzionalità e accogliendo parzialmente i ricorsi di quattro Regioni, ha affermato che “il regionalismo corrisponde a un’esigenza insopprimibile della nostra società, come si è gradualmente strutturata anche grazie alla Costituzione” e “spetta, però, solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale”. E ancora: “la vigente disciplina costituzionale riserva al Parlamento la competenza legislativa esclusiva in alcune materie affinché siano curate le esigenze unitarie (art. 117, secondo comma, Cost.)”.
Cosa ne penso io? Beh l’Italia è una repubblica non una federazione….. Non so se funzionerebbe questa autonomia Differenziata….
Ad maiora
JC
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